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Sez. 5, Sentenza n. 19315 del 08/09/2006 (Rv. 593170 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis del d.l. n. 79 del 1997 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti - Somme dovute in pendenza di giudizio - Nozione - Riferimento allo stato della controversia alla data della domanda di condono - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593170-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata prevista dall'art. 9 bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il settimo comma di tale disposizione, il quale prevede che restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, si riferisce alle somme dovute in rapporto allo stato della controversia alla data della domanda di condono, e non alla data del 1° aprile 1996, in quanto quest'ultima data è stata individuata dal legislatore unicamente per delimitare l'ambito di operatività del condono nel tempo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)