Sez. 1, Sentenza n. 618 del 23/03/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158745 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEL PERIODO DI DETENZIONE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEL PERIODO DI DETENZIONE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO.*
Ai fini del beneficio della liberazione anticipata, previsto dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), la valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione deve riguardare tutto il periodo di detenzione preso in esame, globalmente considerato e non frazionato per semestri. Soltanto nel caso in cui non si tratti di un unico periodo di detenzione senza soluzione di continuità, ma di più periodi distinti, intervallati da interruzioni per il riacquisto della libertà, il giudizio deve essere formulato separatamente per ciascun periodo. (Conf mass n 145412; (Conf mass n 156374).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)