Sez. 1, Sentenza n. 441 del 18/02/1972 (Rv. 356367 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - LEGGE N 29 DEL 1961 - SUCCESSIONI APERTE ANTERIORMENTE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - DALLA DATA DEL TRIBUTO PRINCIPALE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - LEGGE N 29 DEL 1961 - SUCCESSIONI APERTE ANTERIORMENTE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - DALLA DATA DEL TRIBUTO PRINCIPALE - LIMITI.*
Gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n 29, sono applicabili anche ai rapporti tributari sorti in dipendenza di successioni mortis causa apertesi anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge (16 marzo 1961), nel caso in cui l'insufficiente dichiarazione del valore dei beni costituenti l'asse ereditario abbia dato luogo a successiva liquidazione dell'imposta complementare di successione. I detti interessi sono dovuti dalla data di esigibilita del tributo principale, salvo che la Mancanza o l'insufficienza della denuncia la quale abbia impedito l'originaria integrale liquidazione dell'imposta, siano dipese da causa non imputabile al contribuente, nel qual caso gli interessi sul tributo complementare decorrono dal giorno della sua liquidazione. (V 2274'70, mass n 348454; 2273'70, mass n 348453).*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)