Sez. 1, Sentenza n. 3878 del 27/11/1974 (Rv. 372417 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - - COMPLEMENTARE - SUCCESSIONE APERTASI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - CONDANNA DEL CONTRIBUENTE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA - STATUITA DECORRENZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI APPLICATE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - - COMPLEMENTARE - SUCCESSIONE APERTASI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - CONDANNA DEL CONTRIBUENTE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA - STATUITA DECORRENZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI APPLICATE - ESCLUSIONE.*
La decisione che, con riguardo ad una successione mortis causa apertasi anteriormente all'entrata in vigore delle leggi n 29 del 1961 e n 147 del 1962 dichiari il contribuente tenuto a pagare gli interessi di mora sull'imposta complementare con decorrenza dall'entrata in vigore della prima delle suddette leggi, non comporta alcuna attribuzione di effetti retroattivi alle leggi medesime. Invero, il pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni, ossia dall'apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria e cioe da un fatto che, persistendo nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra nella disciplina di queste, secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. (Conf 2865'72, mass n 360590; 655'72, mass n 356715; (Conf 441'72, mass n 356367; 2273'70, mass n 348453).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)