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Sez. 1, Sentenza n. 482 del 17/01/1995 (Rv. 489713 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Giudicato penale nel giudizio civile - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489713-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE

La questione dei limiti soggettivi del giudicato penale nel giudizio civile in cui si controverta sulla sussistenza degli stessi fatti, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere introdotta in causa con eccezione della parte che l'invoca (se già non costituisce oggetto della domanda). Detta eccezione, tuttavia, pur dovendo essere espressa, non deve essere necessariamente esplicita, ben potendosi trarre la volontà della parte interessata dal contenuto sostanziale delle deduzioni e delle richieste avanzate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)