Sez. 1, Sentenza n. 5371 del 15/10/1979 (Rv. 401956 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INOPPONIBILITA EX ART 28 COD PROC PEN NEL TESTO RISULTANTE DALLA SENTENZA N 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DIVIETO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INOPPONIBILITA EX ART 28 COD PROC PEN NEL TESTO RISULTANTE DALLA SENTENZA N 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DIVIETO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La questione dell'inopponibilita, nel giudizio civile, del giudicato penale, ai sensi dell'art 28 cod proc pen, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 55 del 22 marzo 1971, sotto il profilo che la parte, nei cui confronti il giudicato stesso viene invocato, non e stata posta in grado di partecipare al procedimento penale, non e rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione dell'interessato, e comunque, implicando indagini di fatto riservate al giudice del merito, non puo essere proposta per la prima volta in Sede di legittimita. (V 1432/71, mass n 351710).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)