Sez. 1, Sentenza n. 2558 del 11/03/1991 (Rv. 471230 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - Per insufficienza di prove (formula dubitativa) | Sentenza non impugnabile - Giudicato esterno nel giudizio civile - Deduzione relativa - Forme.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - Per insufficienza di prove (formula dubitativa)
La sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove, che ha attitudine a fare stato nel seguente giudizio civile, da luogo ad un'ipotesi di giudicato esterno, che non può essere rilevato d'ufficio ma deve essere introdotto in causa mediante eccezione della parte interessata a farlo valere e per la sua proposizione, seppure non sia sufficiente la semplice produzione nella causa civile della sentenza penale (non accompagnata dalla manifestazione di volontà di invocarne l'efficacia preclusiva), non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente che essa risulti, sia pure implicitamente prospettata, in relazione al contenuto sostanziale delle deduzioni e richieste avanzate dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)