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Sez. L, Sentenza n. 5714 del 20/06/1996 (Rv. 498214 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Sentenza di primo grado appellata anche in via incidentale - Accoglimento dei soli motivi dell'appello principale - Implicito rigetto del gravame incidentale - Configurabilità - Dispositivo non contenente esplicita declaratoria di rigetto di tale gravame - Mancanza di una pronunzia sul punto - Insussistenza - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498214-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE

La parziale riforma della decisione di primo grado in accoglimento dei soli motivi di censura proposti con l'appello principale, comporta la conferma delle altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata e quindi l'implicito rigetto dell'appello incidentale contro la stessa, onde, in tale ipotesi, la sentenza d'appello, seppur non contenga nel dispositivo una esplicita dichiarazione di rigetto del gravame incidentalmente proposto, non può dirsi priva di una statuizione in tal senso, sicché per individuarne la portata precettiva può procedersi alla integrazione fra dispositivo e motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)