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Sez. 3, Sentenza n. 16579 del 25/11/2002 (Rv. 558707 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Interpretazione - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Dispositivo - Mancanza - Desunzione della relativa decisione dalla motivazione. Ammissibilità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558707-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)