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Sez. L, Sentenza n. 10183 del 20/11/1996 (Rv. 500661 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Collocamento in cassa integrazione - Causa di sospensione del rapporto - Configurabilità - Computabilità della durata della cassa integrazione nel periodo di prova - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500661-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Il collocamento in cassa integrazione è configurabile come una causa di sospensione del rapporto e le erogazioni del datore di lavoro nel periodo di sospensione non costituiscono adempimento dell'obbligazione retributiva, onde detto periodo non può essere computato ai fini della durata della prova e non può ritenersi influente sul limite semestrale di cui all'art. 10 legge n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 05/02/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)