Sez. 1, Sentenza n. 974 del 30/01/1998 (Rv. 512091 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Riassunzione del giudizio a seguito di dichiarazione di incompetenza del tribunale - Innanzi alla Corte d'Appello - Disciplina ex art. 50 cod. proc. civ. - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Il disposto dell'art. 50 cod. proc. civ., secondo cui con la riassunzione della causa il processo continua davanti al nuovo giudice, quantunque collocato nell'ambito della disciplina del regolamento di giurisdizione e di competenza, trova applicazione in relazione a tutte le forme di competenza, nessuna rilevanza potendosi attribuire a questi effetti alla differenziazione tra la incompetenza per valore, per territorio derogabile, per litispendenza, continenza o connessione e l'incompetenza per materia o per territorio inderogabile. Consegue che la competenza inderogabilmente attribuita alla Corte d'appello in materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione non esclude che, dichiarata l'incompetenza da parte del tribunale e riassunto il processo, si esplichi l'effetto della "translatio iudicii", con la ulteriore conseguenza che all'originario atto introduttivo occorre fare riferimento al fine di verificare l'ammissibilità della domanda in relazione ai termini di decadenza a cui la legge sottopone la proponibilità della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 02/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)