Sez. L, Sentenza n. 7307 del 26/03/2007 (Rv. 596148 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo calcolato sulla base dei livelli retributivi vigenti al momento della liquidazione - Rivalutazione monetaria e interessi - Calcolo - Criteri - Decorrenza - Individuazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In materia di equo indennizzo ai dipendenti ferroviari, gli interessi e la rivalutazione monetaria sono dovuti dalla data di insorgenza del credito, che coincide con la data di presentazione della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 11/07/1980 num. 312 art. 154 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)