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Sez. L, Sentenza n. 8027 del 21/05/2003 (Rv. 563416 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo calcolato sulla base dei livelli retributivi vigenti al momento della liquidazione - Rivalutazione monetaria e interessi - Calcolo - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563416-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In materia di equo indennizzo ai dipendenti ferroviari, qualora la liquidazione sia avvenuta ai sensi dell'art. 15 del D.M. 2 luglio 1983 sulla base dello stipendio goduto alla data di concessione del beneficio, gli interessi e la rivalutazione monetaria sono dovuti dalla data di insorgenza del credito, che coincide con la data di presentazione della domanda, atteso che l'art. 15 si limita a stabilire un parametro di calcolo del beneficio che è maturato sin dal momento della domanda e l'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria, richiede soltanto la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso sia ancora illiquido. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 22 legge 724 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 27 CORTE COST., DM Trasporti 02/07/1983 art. 15, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)