Sez. 1 - , Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018 (Rv. 650920 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE | Delibera di conferimento di incarico a professionista - Indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte - Modalità - Prestazioni ulteriori non previste in contratto - Copertura - Mutamento dell'imputazione mediante ricorso a risparmi di spesa - Illegittimità - Fondamento.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE
La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.; ne consegue che, in mancanza di nuova e specifica delibera, non è consentito aggirare la previsione normativa mutando l'imputazione delle spese mediante la riduzione di alcune voci e l'innalzamento di altre, in modo da convogliare i mezzi economici così reperiti al soddisfacimento di spese diverse da quelle originariamente previste.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 com. 1 lett. N CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2230 com. 2, Cod. Civ. art. 2233 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)