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Sez. 1, Sentenza n. 24303 del 18/11/2011 (Rv. 620602 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Impegno di spesa - Necessità - Portata - Mancanza - Nullità del contratto.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620602-01

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE

In tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell'impegno di spesa, già ai sensi degli artt. da 284 a 288 del r.d. n. 383 del 1934, e succ. mod., la cui violazione, comportando radicale nullità del contratto, si ha non soltanto quando l'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte sia omessa del tutto nella delibera che autorizza il ricorso all'appalto, ma anche quando i relativi importi, per cui l'onere finanziario è assunto, risultino inferiori (nella specie, del 14%) a quelli per i quali è stipulato il relativo contratto che, per l'eccedenza, è invalido.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 286, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 287, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)