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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6970 del 20/03/2018 (Rv. 648139 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Incarico di progettazione di opera pubblica - Compenso del professionista - Clausola cd. di copertura finanziaria - Nozione - Procedure di spesa ex art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 - Derogabilità o differibilità - Esclusione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648139-02

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)

In tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 19896, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 14/04/1989 num. 144 art. 1, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 267 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)