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Sez. 3, Sentenza n. 699 del 22/01/2002 (Rv. 551725 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - AGGIORNAMENTO | Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 - Aggiornamento del canone, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - Decorrenza - Dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di costruzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551725-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento del canone, stabilito dal primo comma dell'art. 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, costituisce, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, un aggiornamento del costo base di produzione, che il legislatore, ha fissato con riferimento a detta data, indipendentemente dal mese effettivo di ultimazione della costruzione; il suddetto aggiornamento, pertanto, va effettuato a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di costruzione, con scatto al primo gennaio dell'anno dopo, e non dall'entrata in vigore della legge sull'equo canone, né dalla data di conclusione del contratto di locazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 22 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)