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Sez. L, Sentenza n. 3311 del 07/03/2002 (Rv. 552873 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Misura - Parametro - Retribuzione minima contrattuale - Datori di lavoro non aderenti alle OOSS stipulanti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552873-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In tema di contribuzione previdenziale è, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 389/1989 in relazione agli artt. 18 e 39 Cost. nella parte in cui fissa la misura dei contributi previdenziali sulla base delle retribuzioni minime fissate dalla contrattazione collettiva e non di quelle effettivamente corrisposte ai dipendenti; infatti, la norma, stabilendo un parametro comune, intende garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale, senza che ciò comporti estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro stipulati dai datori che non aderiscono alle OO.SS. stipulanti e che restano liberi, nei limiti di cui all'art. 36 Cost., di non attenersi ai minimi contrattuali.

Riferimenti normativi: Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1, Costituzione art. 18, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)