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Sez. L, Sentenza n. 9492 del 13/06/2003 (Rv. 564228 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Contributi a carico dei lavoratori - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564228-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi della assicurazione obbligatoria, la prescrizione che scaturisce dall'art 12 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389 è che il calcolo della contribuzione previdenziale va fatto sulla retribuzione corrisposta, al lordo della quota di contributi a carico dei lavoratori (la quale è ritenuta dal datore di lavoro e versata all'Inps), e comunque non inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi. Pertanto qualora l'Inps, ravvisando rapporto di lavoro subordinato in luogo del rapporto di lavoro autonomo formalmente configurato, proceda al recupero dei contributi previdenziali, l'importo della retribuzione è correttamente desunto dalle somme, risultanti dalle fatture, materialmente corrisposte al lavoratore e maggiori della retribuzione contrattuale, incrementate di quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere per quota di contribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1, Legge 02/09/1997 num. 314 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)