Sez. 1, Sentenza n. 5743 del 11/06/1999 (Rv. 527284 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Liquidazione dell'onorario del curatore fallimentare - Provvedimento del tribunale investito del reclamo avverso la liquidazione del G.D. - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Con il ricorso ex art. 111 Cost. (proposto, nella specie, dal curatore fallimentare avverso il provvedimento reso dal tribunale in sede di conferma della liquidazione operata dal G.D.) possono essere denunciate soltanto violazioni relative alla legge del rapporto sostanziale controverso, ovvero a quella regolatrice del processo, così che l'inosservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente (di guisa che il provvedimento risulti affetto da nullità ex artt. 132 n.4, 156 cpv c.p.c.). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso medesimo proposto (come nella specie) per lamentare la mera insufficienza e la pretesa irrazionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)