Sez. 1, Sentenza n. 6507 del 16/07/1997 (Rv. 506041 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione dell'onorario e delle spese - Ordinanza del presidente del tribunale - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Limiti del sindacato - Disciplina sostanziale - Parametri vincolanti - Insussistenza - Fattispecie.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri, a norma dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., avendo carattere decisorio, in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) è impugnabile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge con riferimento alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso - caratterizzata dalla circostanza che l'art. 814 citato non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al presidente, il quale, pertanto, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed alla entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come a utile termine di riferimento, alle tariffe di particolari professionisti - o alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale la inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, volto a sostenere l'eccessività del compenso rispetto al lavoro svolto dagli arbitri, nonché l'erronea valutazione delle risultanze processuali, in presenza di una motivazione essenziale ma specifica nella indicazione degli elementi presi in considerazione nella liquidazione del compenso).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)