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Sez. 3, Sentenza n. 15772 del 10/07/2014 (Rv. 632276 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti eseguiti anteriormente alla legge n. 11 del 1971 - Diritto all'indennità - Esercizio del diritto al termine del rapporto - Ammissibilità - Incidenza sulla decorrenza del termine di prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632276-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

Per le migliorie agrarie apportate dall'affittuario al fondo rustico in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, il diritto al pagamento dell'indennità sorge alla fine della relativa annata agraria, ex art. 1651 cod. civ., ancorchè l'affittuario possa richiedere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto, senza che ciò incida sulla prescrizione che decorre dalla fine della singola annata agraria, spettando al medesimo solo la scelta del momento di attuazione del proprio diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)