Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 22/06/1964 (Rv. 302317 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - CERTIFICATO MEDICO - DI GRAVIDANZA - COMPLETO DEGLI ELEMENTI PRESCRITTI DAGLI ARTT 4 E 5 DEL DPR N 568 DEL 1953 - EFFICACIA - MERA ATTESTAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA - EFFETTI - CONOSCENZA DELLA GRAVIDANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - EQUIPOLLENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - CERTIFICATO MEDICO - DI GRAVIDANZA - COMPLETO DEGLI ELEMENTI PRESCRITTI DAGLI ARTT 4 E 5 DEL DPR N 568 DEL 1953 - EFFICACIA - MERA ATTESTAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA - EFFETTI - CONOSCENZA DELLA GRAVIDANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - EQUIPOLLENZA.*
Nel sistema di tutela delle lavoratrici gestanti, la legge ha inteso attribuire alla presentazione del certificato medico di gravidanza, completo di tutti gli elementi prescritti dagli artt.4 e 5 del regolamento approvato con DPR 21 maggio 1953, n 568, l'efficacia di requisito condizionante il periodo d'interdizione, assoluta e relativa, dei lavori non consentiti a norma degli artt.4, 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n.860, in coincidenza dei mezzi precedenti la data del presunto parto, indicata nel certificato, e di quelli successivi, nonche la decorrenza del trattamento assistenziale ed economico in concomitanza con l'obbligatoria sospensione dell'attivita lavorativa della gestante (art.14 e segg.) ed, infine, l'eventuale insorgenza di responsabilita penale a carico dei datori di lavoro, in relazione alla violazione dei vari divieti sanciti dalla legge. Quando il certificato medico si limiti ad attestare il solo stato fisiologico della gravidanza ha, invece, un mero valore probatorio dello stato medesimo, ed e idoneo ai soli fini della conservazione del posto alla gestantè come tale puo, pertanto, bene essere sostituito dalla prova della conoscenza che di tale stato abbia il datore di lavoro, il quale non puo, in costanza di quello stato, licenziare la dipendente. (Cfr 1562/59; 4149/57).*
Riferimenti normativi: Legge 21/05/1953 num. 568 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)