Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 12/06/1968 (Rv. 333866 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONVALIDA DI LICENZA - ECCEZIONE DI PROROGA LEGALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE SPECIALIZZATO- NECESSITA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONVALIDA DI LICENZA - ECCEZIONE DI PROROGA LEGALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE SPECIALIZZATO- NECESSITA - LIMITI.*
Ogni qualvolta, in Sede ordinaria, e quindi anche in un procedimento di convalida di licenza per finita locazione, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale e sia invocata la proroga stessa, il giudice adito deve rimettere la controversia al giudice specializzato, a meno che, in Sede di delibazione della causa ai fini dell'accertamento della Competenza, la relativa eccezione risulti ictu oculi, in base alla sole deduzioni delle parti, manifestamente infondata. (Cfr.1049-65 1294-65 1835-64). Conforme alla sentenza n. 2527-66, massima n. 324868.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)