Sez. 3, Sentenza n. 25143 del 14/10/2008 (Rv. 605212 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita - Conseguenze - Somme versate dall'esecutato a titolo di rifusione all'esecutante delle spese di esecuzione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Stato soggettivo dell'esecutante - Rilevanza - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
Allorché venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)