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Sez. U, Sentenza n. 907 del 17/12/1999 (Rv. 532296 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Qualifiche di rifugiato politico e di avente diritto all'asilo - Figure riconducibili agli status ed ai diritti soggettivi - Configurabilità - Conseguenze - Controversie sul loro riconoscimento - Giurisdizione ordinaria - Disposizione sulla competenza del giudice amministrativo - Intervenuta abrogazione.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532296-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 costituisce, come quella di avente diritto all'asilo (dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall'art. 10, terzo comma, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, una volta espressamente abrogato dall'art. 46, legge n. 40 del 1998, l'art. 5, D.L. n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del testo unico D.Lgs. n. 286 del 1998), che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/07/1951, Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 5, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 46, Testo Unico 25/07/1998 num. 286 art. 47, Legge 24/07/1954 num. 722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)