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Sez. 5, Sentenza n. 6258 del 29/03/2004 (Rv. 571638 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Silenzio rifiuto - Formazione - Istanza di rimborso - Destinatario - Organo competente a provvedere - Intendente di finanza - Presentazione dell'istanza ad ufficio della amministrazione finanziaria diverso da quello competente - Equipollenza, sulla base dell'obbligo di trasmettere l'istanza all'ufficio competente ai sensi dell' art.5 della legge 18 marzo 1968 n.249 - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571638-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ

Con riguardo a somme direttamente versate dal contribuente per imposte sui redditi, l'istanza di rimborso deve essere presentata, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il pagamento - nella vigenza della normativa che tale organo prevedeva - con la conseguenza che la sua presentazione a organo incompetente, quale nella specie la segreteria della commissione tributaria di primo grado, osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio-rifiuto, determinando l'inammissibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto del provvedimento impugnabile. Nè, al fine di evitare siffatta declaratoria, potrebbe invocarsi l'art.5 della legge 18 marzo 1968 n.249 - secondo cui "le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità per scadenza di termine" e "sono trasmessi di ufficio all'organo competente" - atteso, da un lato, che tale disposizione prende in considerazione istanze o ricorsi rivolti a organi diversi da quello competente, ma pur sempre "appartenenti alla medesima amministrazione centrale", con esclusione, quindi, degli uffici periferici, e, dall'altro, che il diritto al rimborso è regolato da norme speciali - prevedenti, tra l'altro, competenze funzionali ed inderogabili in capo a un organo del Ministero delle Finanze munito di attribuzioni (a rilevanza esterna) autonome e distinte - che costituiscono un microsistema, il quale non può essere influenzato da altre norme di settore o di differenti discipline.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)