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Sez. L, Sentenza n. 2107 del 05/05/1989 (Rv. 462687 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - VIZI EMENDABILI CONNESSI ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE E NON IMPUTABILI A DOLO DALL'ASSICURATO - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - AMBITO DI OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462687-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - VIZI EMENDABILI CONNESSI ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE E NON IMPUTABILI A DOLO DALL'ASSICURATO - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - AMBITO DI OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*

L'area di applicabilità della norma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, costituente eccezione alla regola generale della ripetibilità di pagamenti non dovuti, comprende i casi in cui non venga in discussione, né originariamente né successivamente, il diritto a pensione ma solo la sua misura, nel senso che ricorrano vizi emendabili, connessi essenzialmente alla fase di liquidazione, e sempreché non vi sia il dolo dell'assicurato. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto l'applicabilità di detta norma con riguardo a trattamento pensionistico maggiorato, in violazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, degli aumenti per quote fisse conseguenti agli intervenuti adeguamenti al costo della vita, dovuti su una sola delle due pensioni godute dall'interessata). (V 310/89, mass n 461471; (V 679/86, mass n 444238; (V 653/86, mass n 444222).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)