Sez. 3, Sentenza n. 7314 del 03/07/1991 (Rv. 472906 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione | Assicurazione della responsabilità civile - Pretesa dell'assicurato di conseguire dall'assicuratore il rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato - Prescrizione - Termine annuale ex art. 2952, secondo comma cod.civ. - Applicabilità - Termine ex art. 2947 cod. civ. - Esclusione.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ancorché afferente la circolazione dei veicoli a motore, la pretesa dell'assicurato di conseguire dall'assicuratore il rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato integra esercizio del diritto all'indennizzo, e, quindi, trovando titolo nel contratto di assicurazione, è soggetta al termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2952 secondo comma cod. civ., non al più lungo termine previsto dall'art. 2947 cod. civ. per il credito risarcitorio derivante dal fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)