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Sez. L, Sentenza n. 2962 del 19/10/1974 (Rv. 371407 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO PER ACCORDO TRA LE PARTI - VALIDITA PER I RAPPORTI ESAURITI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1974-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371407-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO PER ACCORDO TRA LE PARTI - VALIDITA PER I RAPPORTI ESAURITI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*

L'art 2103 cod civ, anche nel testo vigente prima delle modificazioni apportate a tale norma dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, sanciva l'immutabilita delle mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto ed era stato adibito nonche l'irriducibilita della relativa retribuzione. Peraltro, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, le parti potevano convenire, secondo la norma vigente al tempo del rapporto, nuovi patti ed attuare consensualmente modificazioni al contenuto del rapporto che ritenevano opportune, anche se tali nuovi patti o condizioni incidevano sulle mansioni attribuite e sulla relativa retribuzione; detto accordo modificativo non doveva essere rivestito di forme particolari, e poteva essere manifestato anche tacitamente, come nell'ipotesi in cui il lavoratore, di fronte al mutamento di mansioni ed alla diminuzione di retribuzione stabilita dal datore di lavoro, anziche avvalersi della facolta di recesso, continuava a prestare la sua opera, dimostrando con comportamento non equivoco di accettare le nuove pattuizioni che non incidevano su diritti indisponibili. I suddetti principi sono applicabili per i rapporti di lavoro svoltisi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n 300 del 1970 che, all'art 13, sancisce la nullita di ogni patto contrario fra datore di lavoro e lavoratore, che modifichi le mansioni per cui il lavoratore e stato assunto o che abbia successivamente acquisito, norma che non e applicabile ai rapporti di lavoro esauriti prima della sua entrata in vigore. (V 1053'72, mass n 357429).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)