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Sez. 2, Sentenza n. 1053 del 07/04/1972 (Rv. 357429 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI- DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ACCORDO TRA LE PARTI - AMMISSIBILITA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - LIBERTA DI FORME DI TALE ACCORDO - MANIFESTAZIONE TACITA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DI MERITO - LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA DI RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357429-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI- DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ACCORDO TRA LE PARTI - AMMISSIBILITA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - LIBERTA DI FORME DI TALE ACCORDO - MANIFESTAZIONE TACITA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DI MERITO - LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA DI RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*

Se l'art 2103 cod civ (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300) sancisce l'immutabilita delle mansioni per le quali il lavoratore e stato assunto ed alle quali e stato adibito, nonche la irriducibilita della relativa retribuzioni, e tale norma e inderogabile nel senso che il datore di lavoro non puo, nel corso del rapporto, modificare unilateralmente le mansioni e la retribuzione attribuitegli, salvo che la modifica non risulti giustificata da reali esigenze organizzative dell'impresa, tuttavia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le parti ben possono stabilire nuovi patti ed attuare consensualmente le modifiche al contenuto del rapporto che ritengano piu opportuno, anche se tali nuovi patti e condizioni incidano sulle mansioni attribuite e sulla relativa retribuzione. Tale accordo modificativo non deve essere necessariamente rivestito di forme particolari e puo essere manifestato tacitamente, come nella ipotesi in cui il lavoratore, di fronte al mutamento stabilito dal datore di lavoro, anziche avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la sua opera, dimostrando non equivocamente di accettare le nuove pattuizioni, sempre che queste non incidano su diritti indisponibili. La valutazione del comportamento del lavoratore, agli effetti di desumere una accettazione tacita od espressa della nuova pattuizione e dell'esistenza dell'accordo, rientra nei compiti del giudice di merito, il quale dovra apprezzare gli elementi di fatto con prudenza, esaminando se la volonta del prestatore d'opera nell'accettazione dei nuovi patti sia stata libera e non coartata dal datore di lavoro. La legge 20 maggio 1970 n 300, che all'art 13 comma secondo sancisce la nullita di ogni patto contrario, fra datore di lavoro e lavoratore, che modifichi la qualifica e le mansioni per cui il prestatore di opera e stato assunto od abbia successivamente acquisito, non e applicabile ai rapporti di lavoro esauriti prima della sua entrata in vigore. (V 263'71, mass n 349719).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)