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Sez. 1 - , Ordinanza n. 32331 del 11/12/2019 (Rv. 656498 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Espulsione - Impugnazione - Rischio di persecuzione nel paese di origine - Mancata conoscenza dal parte dell'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento - Omessa presentazione di domanda di protezione internazionale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656498-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 sancisce il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione nel paese di origine, che può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione della misura espulsiva di cui all'art. 13 del citato decreto, essendo irrilevante il fatto che al momento dell'adozione dell'atto impugnato tale rischio non fosse noto all'autorità amministrativa o che lo straniero non avesse in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)