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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4230 del 20/02/2013 (Rv. 625460 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Mancata impugnazione - Espulsione - Opposizione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Novità delle ragioni umanitarie dedotte - Nozione - Fatti preesistente ma ignorati dalla Commissione competente - Inclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625460-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione competente, dello "status" di rifugiato, non impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che già oggetto del procedimento per il riconoscimento di protezione internazionale, dovendosi valutare la "novità" non solo in senso oggettivo ma anche - ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi "medio tempore" - in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perché non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dall'autorità decidente. Ne consegue, inoltre, che - in sede di opposizione all'espulsione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1998 - il relativo accertamento è doveroso da parte del giudice di pace perché tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all'obbligo di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)