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Sez. T, Ordinanza n. 1808 del 25/01/2025 (Rv. 673818-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità in solido della conferitaria d'azienda - Omessi versamenti riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti - Sanzioni tributarie - Applicabilità anche al conferimento di azienda avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015 - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673818-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.

Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2558, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)