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Sez. 1, Sentenza n. 33338 del 05/07/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232078 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Obbligo di soggiorno - Violazione delle altre prescrizioni - Reato configurabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232078-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Anche in base alla nuova formulazione dell'art. 9 della Legge n. 1423 del 1956, introdotta dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992 n. 356, in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mentre l'allontanamento dal luogo di coatta dimora integra il delitto di cui al comma secondo, ogni altra violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione รจ sanzionata a norma del comma primo. (Fattispecie in cui il prevenuto si era arbitrariamente assentato dalla propria abitazione nelle ore nelle quali aveva l'obbligo di restarvi).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)