Sez. 1, Sentenza n. 3157 del 05/05/1997 Cc. (dep. 08/09/1997) Rv. 208424 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Con obbligo di soggiorno - Violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione - Reato configurabile - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Anche in base alla nuova formulazione dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, introdotta dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mentre l'allontanamento dal luogo di coatta dimora integra il delitto di cui al comma secondo, ogni altra violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione è sanzionata a norma del comma primo. (Fattispecie relativa alla violazione dell'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di P.S.)
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)