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Sez. 1, Sentenza n. 4488 del 05/05/1998 (Rv. 515072 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudice Competente alla determinazione giudiziaria dell'indennità - Individuazione sulla base del modello procedimentale adottato per l'espropriazione da parte della P.A. - Insindacabilità della scelta procedimentale della P.A. da parte del giudice - Adozione del procedimento di cui alla legge n. 865 del 1971 - Competenza della Corte d'Appello in unico grado di merito ex art. 19 legge n. 865 del 1971.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515072-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazioni per pubblica utilità, la competenza del giudice chiamato alla determinazione quantitativa dell'indennità è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla pubblica amministrazione sulla base di una scelta ad essa riservata e non sindacabile da parte del giudice di merito, che deve soltanto verificare in concreto la corretta applicazione, da parte dell'amministrazione, dei criteri dalla legge stabiliti per la determinazione dell'indennità in relazione al procedimento adottato, con la conseguenza che, ogni volta che lo schema procedimentale seguito nella concreta vicenda espropriativa sia quello previsto dalla legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni, la domanda intesa alla determinazione giudiziaria dell'indennità rientra nella speciale competenza attribuita, in unico grado di merito, alla Corte di Appello dall'art. 19 legge n. 865 citata.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)