Sez. 1, Ordinanza n. 3654 del 12/03/2002 (Rv. 553034 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudice competente - Criteri di individuazione - Riferimento al modello procedimentale scelto dall'amministrazione - Necessità - Applicazione del procedimento di cui alla legge n. 865 del 1971 - Conseguenze - Competenza della corte d'appello - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
L'individuazione del giudice competente a conoscere della opposizione alla stima deve essere effettuata con riferimento alla normativa in concreto applicata dalla pubblica amministrazione per disporre l'espropriazione e determinare l'indennità. Ove, pertanto, il modello procedimentale seguito dall'amministrazione sia quello di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, competente a conoscere dell'opposizione alla stima è, in unico grado di merito, la corte d'appello, senza che assuma rilevanza l'astratta assoggettabilità del rapporto espropriativo ad una diversa disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)