Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 19/09/1968 (Rv. 335781 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA DAL 4 AGOSTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA DAL 4 AGOSTO.*
La sospensione dei termini processuali disposta per il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno)dalla legge 14 gennaio 1965, n.818 non poteva operare, nel primo anno di applicazione della legge, se non dal 4 agosto 1965, data della sua entrata in vigore, essendo stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio precedente. (Conf. Alle sent. 1430-68, massima n. 333071 n.977-68, massima n. 332366 n. 170-67, massima n. 325885 n. 1869-66, massima n. 323643)*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)