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Sez. 3, Sentenza n. 2242 del 29/10/1970 (Rv. 348395 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELL'OPERATO DEI CONTRAENTI- NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348395-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELL'OPERATO DEI CONTRAENTI- NECESSITA.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora le parti deducano inadempienze reciproche, il giudice deve procedere ad una valutazione necessariamente comparativa della condotta di ambedue i contraenti, al fine di stabilire da parte di quale dei due stia l'inadempimento colpevole e cioe quale delle due condotte debba, per i suoi riflessi negativi nella funzione economica del contratto, ritenersi prevalente sull'altra, si da giustificare quest'ultima, in virtu della regola inadimplenti non est adimplendum.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)