Sez. L, Sentenza n. 9042 del 22/08/1991 (Rv. 473614 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - In genere | Procedimento e giudicato penale sul fatto generatore dell'infortunio - Estraneità dell'Inail - Conseguenze - Declaratoria di improcedibilità per difetto di querela - Estensione - Previo dibattimento - Irrilevanza.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - In genere
Il principio della non opponibilità all'I.N.A.I.L. del giudicato penale formatosi nel procedimento promosso per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, allorché al procedimento stesso sia rimasto estraneo l'Istituto, trova applicazione non solo con riguardo alle sentenze di merito, ma anche alle pronunzie di rito, quali la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, senza che possa, al riguardo, distinguersi fra proscioglimento istruttorio e proscioglimento conseguente a pronunzia emessa dopo il dibattimento.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)