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Sez. 3, Sentenza n. 7178 del 02/08/1997 (Rv. 506393 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. - Pregiudiziale penale - Sussistenza - Esclusione - Principio della autonomia del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506393-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

A seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ., per effetto della modifica introdotta con legge n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi. La mancanza di una pronuncia penale affermativa di responsabilità non impedisce, pertanto, al giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)