Sez. 3, Sentenza n. 7178 del 02/08/1997 (Rv. 506393 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. - Pregiudiziale penale - Sussistenza - Esclusione - Principio della autonomia del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
A seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ., per effetto della modifica introdotta con legge n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi. La mancanza di una pronuncia penale affermativa di responsabilità non impedisce, pertanto, al giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)