Sez. L, Sentenza n. 8957 del 29/10/1994 (Rv. 488333 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Violazione di norme antinfortunistiche - Imputazione del reato di lesioni aggravate - Derubricazione in quella di lesioni semplici - Sentenza dibattimentale di non doversi procedere per difetto di querela - Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. rimasto estraneo al processo penale - Accertamento degli estremi di un reato perseguibile d'ufficio - Poteri del giudice civile.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Attesa la prevalenza della tutela del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sul principio, ora abbandonato dal nuovo codice di procedura penale, dell'unità della giurisdizione, la sentenza penale dibattimentale di non doversi procedere per difetto di querela, resa previa derubricazione della originaria imputazione di lesioni aggravate con violazione di norme antinfortunistiche in quella di lesioni semplici, non preclude al giudice civile, investito dell'azione di regresso promossa dall'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro, l'accertamento in ordine alla sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, qualora l'Istituto previdenziale sia rimasto estraneo al processo penale a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)