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Sez. L, Ordinanza n. 5142 del 27/02/2024 (Rv. 670154-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Personale universitario non medico operante in regime di convenzione -
Stato
decisa il 2024-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670154-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE

Collaboratore tecnico - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Spettanza - Equiparazione al personale sanitario - Necessità - Condizioni - Rilevanza derogatoria della contrattazione integrativa - Esclusione.

In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982, senza che rilevino, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.

DPR 10/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 09/11/1982, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 51, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)