Sez. 3, Sentenza n. 17368 del 31/01/2019 Ud. (dep. 23/04/2019) Rv. 275945 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti - Differenza - Impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen. - Valutazione della prova peritale - Obbligo di motivazione - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
Il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente. (In motivazione, la Corte ha precisato che può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che le conclusioni del consulente siano tali da dimostrare la fallacia di quelle peritali recepite dal giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)