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Sez. 6, Ordinanza n. 5749 del 09/01/2014 Cc. (dep. 05/02/2014) Rv. 258630 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Adesione da parte del giudice alle conclusioni del perito difformi da quelle del consulente di parte - Obbligo di motivare sull'esattezza scientifica delle prime - Esclusione - Valutazione delle conclusioni dell'uno e dell'altro - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258630-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE

Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente. (Fattispecie relativa a perizia medico legale disposta dalla Corte di cassazione nel corso di un procedimento instaurato, ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen., a seguito di un'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere formulata dal difensore dell'estradando).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)