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Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 23/03/2005 (Rv. 582081 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Rapporto fra fatto noto e fatto ignoto - Relazione di probabilità - Sufficienza - Ragioni - Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di figlio maggiorenne convivente con la madre.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582081-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici (in applicazione di tali principi la S.C., in una controversia in ordine alla liquidazione di danni da illecito aquiliano, ha ritenuto conforme a massime di esperienza l'affermazione del giudice di merito che il figlio convivente maggiorenne arrechi degli apporti di mantenimento al genitore - nella specie la madre - con cui convive, trattandosi di circostanza comunemente percepita da un "quivis de populo", in ragione dell'esistenza, come fenomeno sociale, della protrazione della convivenza del figlio maggiorenne, ancorché occupato, in vista dell'assicurazione a lui ed al nucleo familiare di migliori condizioni di vita derivanti dal concorso di più redditi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)