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Sez. 4, Sentenza n. 20303 del 09/03/2004 Ud. (dep. 30/04/2004) Rv. 228580 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Valore intrinseco ed economico della cosa - Motivazione - Obbligo - Potenzialità di servizio della cosa - Sufficienza della motivazione - Esclusione - Fattispecie: furto di cellulare.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228580-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

In tema di circostanze attenuanti comuni, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso. (Nella fattispecie è stata annullata con rinvio la sentenza di appello nella parte in cui aveva negato l'attenuante citata in relazione al furto di un telefono cellulare affermando che l'oggetto, per il suo servizio e le sue potenzialità procura un danno e un guadagno non irrilevanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)