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Sez. 5, Sentenza n. 43268 del 19/10/2011 Ud. (dep. 22/11/2011) Rv. 251711 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Tentato furto di cellulare - Omessa motivazione in ordine al valore intrinseco ed economico del bene oggetto di tentata sottrazione - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251711-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

In tema di tentato furto di un cellulare, è illegittima la decisione con cui il giudice di merito esclude la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità), senza indicarne la ragioni, in quanto il giudice ha l'obbligo di motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)