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Sez. 5, Sentenza n. 2190 del 31/01/2014 (Rv. 629861 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca per debiti tributari - Limiti all'iscrizione - Debito del contribuente superiore agli ottomila euro - Necessità - Contestazione dello stesso - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629861-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purché "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)